maggio 16, 2023
ABILITAZIONE DOCENTI 60 CFU: COSA SAPPIAMO FINORA
COSA SONO I 60 CFU:
I 60 cfu (crediti formativi universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono il nuovo metodo di assunzione dei docenti: un docente dovrà conseguire i suddetti crediti al fine di ottenere l’abilitazione.
I criteri formativi dei docenti ai fini dell’abilitazione e del conseguimento dei 60 cfu saranno comunicati a breve: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoposto alla valutazione del Ministero degli Affari Europei il nuovo Dpcm.
COSA STABILIRA’ IL DPCM:
Il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri deve definire:
• i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
• il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
• la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
• le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.
I 24 CFU:
La validità dei 24 CFU/CFA non è stata messa in discussione nell’ambito dei 60 CFU: infatti, questi ultimi, resteranno requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
I 60 cfu (crediti formativi universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono il nuovo metodo di assunzione dei docenti: un docente dovrà conseguire i suddetti crediti al fine di ottenere l’abilitazione.
I criteri formativi dei docenti ai fini dell’abilitazione e del conseguimento dei 60 cfu saranno comunicati a breve: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoposto alla valutazione del Ministero degli Affari Europei il nuovo Dpcm.
COSA STABILIRA’ IL DPCM:
Il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri deve definire:
• i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
• il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
• la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
• le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.
I 24 CFU:
La validità dei 24 CFU/CFA non è stata messa in discussione nell’ambito dei 60 CFU: infatti, questi ultimi, resteranno requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.