CONCORSO INSEGNANTI DI SOSTEGNO 2023, PUBBLICATO IL DECRETO

Il Ministero dell’istruzione e del merito, il dicastero del governo italiano preposto alla funzione dell'istruzione e dell'educazione della gioventù del Paese, ha pubblicato il decreto riguardo il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti di sostegno per l'anno 2023.
L'ATENEO PITAGORA, garantisce consulenza gratuita e assistenza durante la procedura di presentazione della domanda. Non esitate a contattarci, il nostro staff è a vostra disposizione per ogni dubbio o chiarimento in merito.

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-decies, del Decreto-legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, sono in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero riconosciuto ai sensi del comma 2.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-decies del Decreto-legge, sono altresì ammessi alla procedura:
a) i soggetti il cui titolo di specializzazione conseguito all’estero sia stato riconosciuto dalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;
b) con riserva, coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla il Ministro dell’Istruzione competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. A norma dell’articolo 1, comma 18-decies, del Decreto-legge, la validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente; pertanto, l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto di cui all’articolo 4, comma 1.
4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.

Domanda di partecipazione e di aggiornamento delle graduatorie

1. Con successivo decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 1, di aggiornamento biennale, anche finalizzato all’inserimento di nuovi aspiranti, nonché di scioglimento delle riserve. Il decreto stabilisce altresì il contenuto del bando, nonché l’ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria, tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.
2. I candidati in possesso dei relativi titoli possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per un'unica regione. Il candidato può concorrere per tutte le tipologie di posto di sostegno relative ai diversi gradi di scuola per le quali abbia titolo mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
3. La presentazione della domanda in forma telematica, come disciplinata dal decreto di cui al comma 1, costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione