Educatori dell'Infanzia: confermate L19 e LM85bis conseguite entro 2018/19

L’introduzione dell’art. 8-bis nel Decreto Legge n. 71/2024, convertito in Legge alla Camera, segna un importante aggiornamento sulle disposizioni relative ai titoli necessari per l’accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per l’infanzia. Questo articolo mira a chiarire i dettagli e le implicazioni di queste nuove disposizioni.

Il Testo dell'Art. 8-bis del DL 71/2024

Modifiche al Decreto Legislativo del 2017

Il testo dell’art. 8-bis apporta modifiche significative all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La nuova formulazione recita:

  1. Validità dei Titoli Accademici:

    • Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019.
  2. Titoli Regionali:

    • Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019.

Riconoscimento dei Titoli Precedenti

Questa norma recepisce e formalizza quanto già individuato dall’Ufficio legislativo del Miur nel 2018, confermando la validità dei titoli acquisiti entro determinate scadenze sia a livello nazionale che regionale. In particolare, si garantisce la continuità e il riconoscimento dei percorsi formativi intrapresi fino all'anno accademico 2018/2019.

Implicazioni per gli Educatori

Le disposizioni dell’art. 8-bis hanno diverse implicazioni pratiche per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia:

  1. Conferma dei Titoli:

    • Gli educatori che hanno conseguito la laurea in scienze dell’educazione e della formazione (L-19) o la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85 bis) entro l’anno accademico 2018/2019 non vedranno messa in discussione la validità del loro titolo per l’accesso ai posti di educatore.
  2. Titoli Regionali:

    • Gli educatori che hanno ottenuto titoli riconosciuti dalle normative regionali entro le scadenze specificate possono continuare a lavorare nei servizi educativi per l’infanzia, garantendo così stabilità e continuità occupazionale.